Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e successivi

Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e Linee guida interpretative in ordine agli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 25 Luglio 2012

AGGIORNAMENTO L’Accordo S-R del 21 dicembre 2011 sulla formazione per DDL-RSPP indica che tali figure devono effettuare un aggiornamento di 6-10-15 ore secondo il codice ATECO ogni 5 anni.
La partecipazione a convegni in materia di salute e sicurezza sul lavoro inerenti il settore ATECO dell’attività del DDL stesso può essere considerata valida ai fini del raggiungimento del monte ore per l’aggiornamento? Se sì, in quale misura? 1/3 del monte ore o un terzo delle 6 ore?
Si ritiene che le modalità di svolgimento della formazione previste agli Accordi S-R siano valevoli anche per l’aggiornamento; e che, pertanto, non siano ammissibili forme di aggiornamento difformi da quanto stabilito per la formazione, in riferimento sia all’organizzazione dei corsi che alla qualifica dei docenti.
AMIANTO Nel PRAL si indica che i corsi possono essere svolti anche da Centri di formazione professionale riconosciuti da Regione Lombardia. E’ possibile avere i riferimenti normativi che indicano che tali corsi possono essere tenuti da centri di formazione professionale non accreditati, Organismi Paritetici Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori? Fermo restando che la formazione in questione è formazione “altra” rispetto a quella oggetto dell’accordo, il riferimento normativo è contenuto all’interno dello stesso PRAL ed è il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità n. H/7676 del 27 marzo 2000.
AMIANTO Operiamo nel campo delle coperture dove ci capita di eseguire smaltimenti di cemento-amianto.
In base alle nuove normative che prevedono la formazione generale di ciascun lavoratore (accordo Stato-Regioni 21-12-2011) dovremmo far frequentare ai nostri dipendenti il corso di formazione generale (4 ore) più la formazione richio alto (12 ore).
Avremmo la necessità di sapere se abbiamo l’obbligo di far eseguire ugualmente la formazione rischio alto ai ns. dipendenti avendo già conseguito i seguenti attestati:
a) patentino regionale abilitante all’esercizio di addetto alle attività di rimozione amianto;
b) attestato di idoneità sull’utilizzo dei DPI;
c) idoneità utilizzo piattaforme aeree;
d) corso di formazione per la posa in opera di sistema anti-caduta;
e) corso di formazione  sulla salute e sicurezza in cantiere.
Si precisa che nel caso in cui la formazione di cui al punto e) “formazione  sulla salute e sicurezza in cantiere” sia avvenuta in ottemperanza all’articolo 37 del D. Lgs 81/08, per categorie di lavoratori unicamente adibiti a lavori in cantiere e comprensiva di tutti i rischi valutati dal DDL, essa possa essere considerata valevole e che i lavoratori, così formati, siano da avviare unicamente ad aggiornamento.
DDL-RSPP I DDL-RSPP in possesso dei titoli di laurea indicati nell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/08 sono esonerati dalla frequenza al corso secondo l’Accordo Stato-Regioni se dimostrano la frequenza anche al modulo C per RSPP. E’ corretto, infatti, i soggetti datori di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti del SPP ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs 81/08 che abbiano svolto il Modulo C secondo quanto previsto dall’accordo pubblicato in G. U. 14 febbraio 2006 , n. 37 sono esonerati dall’avvio al corso di formazione ai sensi dell’accordo ex art. 34 D. Lgs 81/08. Per questi soggetti vige l’obbligo dell’aggiornamento che deve essere completato a cinque anni dalla data di pubblicazione dell’accordo, ossia entro l’11 gennaio 2017.
DISCIPLINA TRANSITORIA Per i dipendenti di una nostra impresa cliente del settore socio-assistenziale, abbiamo sempre erogato corsi di formazione sulla sicurezza pari a 4 ore per ciascun dipendente. A fronte dell’Accordo Stato-Regioni, siamo venuti a conoscenza del numero di ore di formazione previsto per singolo dipendente sulla base della mansione svolta, del livello di rischio e del settore di appartenenza dell’impresa. All’Allegato A dell’accordo, al punto 10 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE” viene citato: “In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”. Premesso che non esistono sul ns territorio enti bilaterali per il settore socio-assistenziale e che nel CCNL non sono specificati la durata i contenuti e la modalità di svolgimento dei corsi; per i dipendenti che hanno già svolto il corso di formazione di 4 ore, da noi erogato in precedenza, è possibile considerare solamente l’aggiornamento quinquennale previsto o è necessario il recupero delle ore mancanti? Nei casi in cui sia stato dato avvio effettivo alla pianificazione della formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, nei 12 mesi immediatamante antecedenti la data dell’11 gennaio 2012,  il completamento del percorso formativo dovrà realizzarsi entro e non oltre la data dell’11 gennaio 2013, anche a costo di una nuova calendarizzazione della formazione e dovrà, inoltre, essere comprovato, con ogni mezzo documentale idoneo, l’avvio del percorso formativo precedentemente approvato dal datore di lavoro. In questo caso sono valevoli le tipologie di percorso approvate dal DDL anche quando non conformi alle previsioni di cui all’accordo richiamato. Dalla data di completamento dei corsi di formazione verranno calcolati i 5 anni per l’avvio dei lavoratori all’aggiornamento.
DISCIPLINA TRANSITORIA Si chiedono alcuni chiarimenti:
a) Mentre i lavoratori nuovi assunti hanno tempo al massimo 60 giorni per terminare la loro formazione (e questo anche per dirigenti e preposti), i lavoratori per i quali venga comprovata idonea formazione nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle previsioni normative sono esonerati dalla frequenza della formazione generale. Nessun esonero per la formazione specifica?
b) Per i lavoratori non di nuova assunzione per i quali non è possibile comprovare la formazione il DDL ha un margine di tempo per adeguarsi alla nuova formazione?
c) Il periodo di transizione permette a preposti e dirigenti che hanno già questa qualifica al momento della pubblicazione dell’Accordo di terminare il loro percorso formativo entro 18 mesi. E’ corretta questa interpretazione? Al termine di questo periodo di transizione (18 mesi) i dirigenti devono concludere la loro formazione entro 12 mesi. E’ corretto? Nei casi di esonero al corso di formazione per i dirigenti , la scadenza del quinquennio per l’aggiornamento decorre dalla data del corso precedentemente effettuato oppure dalla data di pubblicazione dell’Accordo? L’esonero riguarda i 4 moduli del percorso formativo o solo alcuni di questi?
a) La comprovata formazione nel rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro (…) è da riferirsi alla formazione dei lavoratori e preposti avvenuta antecedentemente la data di entrata in vigore dell’accordo (11 gennaio 2012) per lavoratori e preposti è da considerarsi valevole a tutti gli effetti, in quanto l’accordo non impone un paragone della formazione pregressa con le “nuove regole”. La formazione dei lavoratori secondo le “vecchie regole” è consentita anche nel caso di percorsi formativi documentalmente approvati nei 12 mesi immediatamente antecedenti l’ 11 gennaio 2012, purché si attuino entro e non oltre il 11 gennaio 2013. Nel caso in cui tale programmazione non sia dimostrabile per i preposti, essi saranno inviati al corso per i lavoratori + alle 8 ore di formazione particolare aggiuntiva da completarsi entro e non oltre i 18 mesi successivi l’11 gennaio 2012.
Per i dirigenti e i preposti si specifica che le previsioni di cui all’accordo non costituiscono efficacia giuridica e che pertanto quanto previsto dall’accordo può rappresentare meramente un’utile traccia del percorso formativo per queste categorie di lavoratori. Tuttavia si precisa che nel caso in cui la formazione dei dirigenti non sia stata documentalmente approvata alla data di entrata in vigore dell’accordo essa deve concludersi entro i 18 mesi successivi l’11 gennaio 2012 se il DDL segue le previsioni di cui all’accordo, entro i 12 mesi successivi l’11 gennaio 2012 se il DDL segue un percorso differente da quanto previsto dall’accordo.
b) Il prima possibile. La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro prima dell’adibizione alla mansione o dell’utilizzazione qualora si tratti di lavoratore somministrato (come si organizza la ricerca del lavoratore, la scelta del lavoratore, il luogo di lavoro per il lavoratore stesso, la stesura e stipula del contratto, così si deve organizzare la formazione in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, quindi contestualmente n.d.r.)
c) Nel caso di dirigenti formati nei 5 anni immediatamente antecedenti alla data di entrata in vigore dell’accordo il quinquennio per l’aggiornamento decorre dalla data stessa di entrata in vigore dell’accordo e pertanto l’aggiornamento dovrà concludersi, a prescindere dalla data di ultimazione della formazione pregressa, entro il 11 gennaio 2017; nel caso di dirigenti formati successivamente il 11 gennaio 2012 il quinquennio decorre dalla data di completamento del percorso formativo stesso. Nel caso in cui la formazione risale a periodo antecedente la data dell’11 gennaio 2007 l’aggiornamento dovrà concludersi entro e non oltre l’11 gennaio 2013. L’esonero dalla formazione dei dirigenti riguarda i lavoratori formati mediante corso di formazione secondo l’ art. 3 DM 97 o che hanno frequentato il Modulo A per ASPP/RSPP al 11 gennaio 2012, e l’esonero è “integrale” ossia per tutti i 4 moduli previsti dall’accordo.
DM 388/03 In qualità di Società di consulenza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, si chiede se per continuare a svolgere corsi per DDL-RSPP, ANTINCENDIO rischio basso e PRIMO SOCCORSO, è obbligatorio l’accreditamento presso Regione Lombardia. L’Accreditamento è obbligatorio per essere individuati quali “soggetto formatore” per la formazione di DDL-RSPP, non per corsi ANTINCENDIO rischio basso e PRIMO SOCCORSO.
DM 388/03 L’art. 4 dell’Accordo del 21/12/2011 elenca i contenuti da adottare per il percorso formativo del lavoratore, indicando, tra l’altro “emergenza-procedure di esodo”-“procedure organizzative per il primo soccorso”.  Si chiede quindi se sia possibile cumulare le ore di formazione (previste dall’art. 4 in funzione dell’appartenenza dell’Azienda) per la formazione dei lavoratori sommando i corsi di formazione per addetti al primo soccorso (DM 388/03) e corsi di formazione per addetti alla lotta antincendio (D.M. 10/03/98). Si ritiene che il percorso proposto non sia praticabile, si suggerisce, piuttosto, che la quota di mancata frequenza al corso (non superiore al 10% del monte orario complessivo previsto) ricada nelle giornata in cui è programmata la trattazione di questi specifici temi.
DOCENTI Un libero professionista avente i requisiti espressi nell’art. 1 dell’Accordo del 21/12/2011, ma non appartenente  ad associazioni dei lavoratori/datoriali e non essendo accreditato c/o la Regione, può promuovere ed effettuare i corsi di formazione a lavoratori, dirigenti e preposti? L’Accordo S-R ex art. 37 prevede che il DDL possa organizzare direttamente i corsi rivolti a lavoratori, dirigenti e preposti avvalendosi di docenti da lui nominati. Pertanto, nel rispetto dei requisiti richiamati in Accordo, circa la qualifica dei docenti, si ritiene che il percorso individuato sia praticabile.
E-LEARNING Si chiede conferma circa la formazione erogabile in modalità e-learning:
a) 4 ore di formazione generale (uguale per lavoratori e preposti);
b) 16 ore di formazione dirigenti;
c) tutti gli aggiornamenti quinquennali per lavoratori , dirigenti e preposti;
d) una parte della formazione aggiuntiva del preposto (riferita ai punti da 1 a 5 dell’art. 5 formazione aggiuntiva del preposto). In  questo caso, si chiede, se sia stabilito un monte ore massimo in e-learning?
Si conferma che la formazione in modalità e-learning può essere adottata in riferimento alla riportata casistica.
Non si è in  grado di definire il n. di ore da dedicare ai punti da 1 a 5 degli 8 previsti nell’ambito del modulo specifico per i preposti, si tenga sempre conto, tuttavia, del fatto che il n. di ore indicato nell’accordo S-R è da considerarsi il numero minimo ai fini di una proficua formazione.
E-LEARNING Si chiede se la formazione specifica dei lavoratori sia, erogabile in modalità e-learning. Sia l’Accordo S-R del 21 dicembre 2011 che le relative linee interpretative S-R del 25 luglio 2012 che la circolare regionale n. 7 del 17 settembre 2012 non prevedono che la formazione specifica destinata ai lavoratori possa essere erogata in modalità e-learning. Tuttaviaquesta può essere oggetto di sperimentazione da parte delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.
E-LEARNING

Nel caso in cui sia erogata la formazione generale ai lavoratori in modalità e-learning, si chiede conferma in merito ai seguenti punti:
a) è necessario prevedere un test di apprendimento in presenza al termine delle 4 ore?

b) E’ possibile prevedere il rilascio di un certificato di frequenza al termine delle 4 ore frequentate in modalità e-learning o questo è da rilasciarsi al termine dell’intero percorso previsto per i lavoratori? c) Si chiede conferma circa la possibilità di progettare l’intero percorso in forma blended e quindi di somministrare il test in presenza al termine dell’intera formazione per i lavoratori (al termine ad esempio delle 12 ore di formazione sui rischi specifici svolte in presenza in caso di alto rischio) prevedendo 2 test uno sulla formazione generale ed uno relativo alla formazione specifica. Questo renderebbe molto più agevole per le imprese l’organizzazione del momento di verifica dell’apprendimento.

Precisando che l’Accordo S-R ex art. 37 del D. Lgs 81/08 non prevede la verifica finale di apprendimento a chiusura della formazione per i lavoratori, e che essa si rende necessaria solo al termine dell’intero percorso formativo, nel caso in cui la formazione generale sia avvenuta in modalità e-learning, le ipotesi formulate devono trovare riscontro nei seguenti punti: l’e-learning prevede, per sua intrinseca natura, le verifiche intermedie di apprendimento, le quali possono prevedere una “presenza telematica”; la verifica finale deve prevedere una “presenza d’aula”, per la quale la presenza di un tutor in aula potrebbe essere elemento di soddisfazione del requisito, ricordando che il tutor, secondo lo stesso Accordo, deve possedere, come il docente, esperienza di docenza o professionale almeno triennale in materia di SSL.
ISTITUTI SCOLASTICI Si chiedono chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti applicativi degli Accordi S-R nelle scuole:
a) nell’ipotesi in cui la formazione sia svolta dall’RSPP con esperienza almeno triennale, si intende svolta solo nella scuola ove attualmente è RSPP o anche in altre scuole?
b) sempre nel caso in cui la formazione sia svolta dall’RSPP, essa può essere rivolta sia ai lavoratori  che ai dirigenti e preposti?
c) sempre nel caso della formazione svolta dall’RSPP, è obbligatorio l’invio del progetto all’ente paritetico, ove presente, sottoscritto naturalmente dal datore di lavoro?
Si provvede a dare risposta ai punti indicati:
a) l’esperienza professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per lo svolgimento della funzione di RSPP, può derivare da competenze acquisite per l’espletamento di tale funzione in scuole differenti;
b) il docente così individuato può essere reclutato per lo svolgimento di corsi rivolti a lavoratori, dirigenti e preposti;
c) nel caso di avvio di corsi rivolti ai lavoratori la richiesta di collaborazione agli OP/EB prescinde dalla scelta del docente, fermo restando che, ad oggi, non risulta essere costituito l’OP/EB delle scuole.
LAVORATORE L’art. 10 dell’Accordo del 21/12/2011 cita il seguente testo: “Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile la formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”. Si chiede  quindi di sapere cosa si intende per “ove non risulti possibile” e se il DDL è costretto ad effettuare i corsi prima dell’assunzione. Si ribadisce che il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi anteriormente o contestualmente all’assunzione o all’adibizione ai compiti richiamati. Il percorso formativo deve essere completato prima dell’inizio dell’attività richiesta in azienda. Solo ove ciò non risulti possibile, il percorso può essere completato in 60 gg per ragioni che il DDL evidenzierà adeguatamente.
LAVORATORE Durante il congedo lavorativo per maternità è possibile sottoporre la lavoratrice a corsi di formazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08? No, ai sensi del D. Lgs 151/01 la lavoratrice in congedo per maternità non può essere destinataria di formazione alcuna derivante dall’adempimento al T. U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
LAVORATORE Durante la cig è possibile sottoporre il lavoratore a corsi di formazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08? Per dare attuazione all’attività di formazione, vigente la cassa integrazione guadagni, non si rende necessario alcun accordo tra l’azienda ed i sindacati, in quanto formazione obbligatoria.
Le giornate di formazione devono essere considerate giornate lavorative  a tutti gli effetti, pagate dalla ditta e non dall’INPS.
LAVORATORE Per la formazione dei lavoratori non è necessario essere Ente Accreditato o Organismo Paritetico? L’accordo ai sensi dell’art. 37 prevede che il datore di lavoro possa essere esso stesso organizzatore dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, avvalendosi di incarichi di docenze affidate a terzi, siano essi professionisti singoli o enti. L’unica verifica dovrà essere fatta in riferimento al possesso da parte del docente dei requisiti secondo quanto richiamato dall’Accordo.
LAVORATORE Formazione per soci lavoratori di società. Nel caso in cui i soci di impresa, per qualsivoglia forma di società, siano soci lavoratori l’uno sarà debitore verso l’altro di formazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08.
MICS L’esonero dalla formazione generale ed eventualmente dalla formazione specifica per coloro che hanno frequentato il corso 16 ore-MICS è valido solo nell’ipotesi di primo accesso nel settore oppure anche per coloro che lavorano già nel settore? E’ utile distinguere tre casi:
a) il lavoratore viene assunto nel settore delle costruzioni successivamente al 11 gennaio 2012: in questo caso il corso 16 ore MICS soddisfa le previsioni di cui all’accordo;
b) il lavoratore lavora nel settore delle costruzioni e non è mai stato formato (violazione alla norma): il corso 16 ore MICS non soddisfa le previsioni di cui all’accordo  e il lavoratore deve essere avviato a formazione secondo le previsioni di cui all’Accordo;
c) il lavoratore lavora nel settore delle costruzioni ed è stato formato, alla data di entrata in vigore dell’accordo, secondo il corso 16 ore MICS: in questo caso la formazione è da considerarsi valevole a tutti gli effetti.
OP/EB Si chiede come procedere nel caso di mancata presenza dell’OP/EB a cui rivolgere la richiesta di collaborazione. Nel caso di mancata presenza dell’OP/EB in riferimento al settore di attività dell’azienda e di livello territoriale (fino a quello regionale), il datore di lavoro procede in modalità autonoma all’avvio dei percorsi formativi rivolti ai propri lavoratori.
PREPOSTO Si chiedono chiarimenti in riferimento alla disciplina transitoria per la formazione del preposto. E’ opportuno distinguere due casi:
a) preposto che ha ricevuto una formazione da preposto, secondo le previgenti disposizioni normative al 11 gennaio 2012, esenzione dalla formazione e obbligo aggiornamento;
b) preposto che ha ricevuto una formazione da lavoratore, secondo le previgenti disposizioni normative al 11 gennaio 2012, obbligo di formazione particolare aggiuntiva nei 18 mesi successivi l’11 gennaio 2012.
RLS Il RLS ha partecipato al corso aziendale di 12 ore per preposti. Il corso in esame può essere considerato valido anche per l’aggiornamento annuale RLS? La formazione per i RLS è normata direttamente ed in forma generale dal D.Lgs 81/2008  all’art.  37 comma 11, che ne definisce contenuti e durata minimi. Lo stesso decreto rimanda a una articolazione specifica delle modalità,  della durata e dei contenuti in capo alla contrattazione nazionale tra le parti sociali.
Per l’aggiornamento formativo periodico  delle stesse figure di RLS ancora all’ultimo comma dell’art. 37 si rimanda  alla contrattazione collettiva indicando esclusivamente una durata minima.
Complessivamente la materia appare quindi rimandata per parte significativa alle parti datoriali e alla rappresentanze dei lavoratori che peraltro localmente sono rappresentate negli organismi paritetici.  Agli stessi è tra l’altro affidato il compito di “prima istanza”  e la funzione di supporto alle imprese. Appare quindi anzitutto opportuno coinvolgere nel problema l’organismo paritetico di riferimento.
RSPP/ASPP Si chiede se l’RSPP aziendale sia abilitato ad effettuare la formazione di lavoratori e preposti. L’Accordo S-R ex art. 37 prevede che il datore di lavoro possa provvedere direttamente all’organizzazione dei corsi, individuando docenti qualificati allo svolgimento del compito formativo loro affidato. Lo svolgimento delle funzioni di RSPP è da considerarsi valevole quale esperienza professionale maturata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e, pertanto, se maturata per un periodo di almeno tre anni, valevole ai fini della docenza ai sensi dell’Accordo richiamato.
RSPP/ASPP Da quando parte l’obbligo di aggiornamento per RSPP? I 5 anni per l’aggiornamento per gli RSPP/ASPP si intendono a partire dalla data di ottenimento della qualifica, cioè dalla conclusione della formazione obbligatoria prevista.
Per coloro che potevano usufruire dell’esonero del modulo B in virtù di crediti professionali pregressi l’obbligo del primo aggiornamento decorreva dal 14/02/2007 e si doveva completare entro il 14/02/2012.
Per coloro che usufruiscono dell’esonero ex articolo 32, comma 5 (lauree esoneranti) l’obbligo quiquennale di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del D.lgs 81/08 e cioè dal 15 maggio 2008 e si deve completare entro il 15 maggio 2013.Per coloro che hanno conseguito una laurea esonerante successivamente al 15 maggio 2008, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre dalla data di laurea.
RSPP/ASPP RSPP e ASPP che hanno anche la qualifica di preposti devono frequentare il corso specifico per i preposti? Si fa riferimento  a quanto previsto al capitolo Efficacia giuridica ed entrata in vigore degli accordi delle Linee Guida interpretative laddove si legge:  “Viceversa, al fine di evitare le ripetizione di percorsi formativi già completati di contenuto tale,  per numero di ore e contenuti, oltre che per modalità di aggiornamento, da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione  da parte  degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di attività formativa coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito  formativo ai fini di cui agli accordi citati.”
– al punto 8 dell’accordo Stato regioni del 21 dicembre inoltre si precisa che ” il Datore di Lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente  ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi in funzione della mansione ricoperta dal lavoratore che verrà assunto.”
– i contenuti previsti dall’accordo stato regioni per la funzione di preposto sono per parte  sostanziale  sovrapponibili a quelli presenti nei corsi per  ASPP (corso A 24 ore, corso B 24-60 ore) ed RSPP (corso modulo C 24 ore) gia frequentati. In conclusione possiamo affermare che la formazione realizzata ai fini dello svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP è da riconoscere quale formazione pregressa che il DdL valuta ai fini di corrispondere all’obbligo previsto dall’accordo Stato Regioni.  Più generalmente quindi il DdL dovrà valutare il curriculum formativo del singolo dipendente e, nel confronto con i contenuti di cui al paragrafo 5 (formazione preposti ) dell’accordo del 21 dicembre, valutare la eventuale necessità di sviluppare percorsi formativi integrativi.   Opportunamente tale valutazione sarà resa evidente con apposita documentazione.
RSPP/ASPP Sono stato RSPP sino al 2010 e a questo scopo avevo frequentato i corsi necessari . Da allora abbiamo un RSPP esterno, ma sto valutando per il 2013 di riportare internamente tale funzione, assumendo di nuovo tale incarico.
Le chiedo se devo rifare il corso completo moduli A-B e C  (dal 2007, purtroppo non ho fatto alcun corso di aggiornamento), oppure se basta un aggiornamento.
L’accordo stato regioni del  26 gennaio 2006 e la successiva integrazione del 5 ottobre 2006 indicano un percorso formativo per la qualificazione  delle figure di RSPP;    percorso costituito da tre moduli (A,B,C) obbligatori cui deve seguire,  per il mantenimento della qualifica,  un aggiornamento quinquennale di 40 o 60 ore in funzione della categoria Ateco di appartenenza.  Trovandosi nella situazione di aver frequentato tutti i corsi base (A,B,C) , ma di aver superato la soglia dei cinque anni entro cui è previsto l’obbligo di aggiornamento di 40 ORE per il settore agricoltura, riteniamo che lei potrà  tornare ad esercitare la funzione di RSPP solo a conclusione  del percorso di aggiornamento di 40 ore.
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