Salute e Sicurezza sul Lavoro. Articoli della Costituzione

TITOLO II – RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 32.

La Costituzione Italiana e la salute dei lavoratori

La Costituzione Repubblicana (1948), così com’è, nella sua integrità, è uno strumento prezioso e insostituibile di promozione della salute dei lavoratori, e ispira tutta la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

 

Il legislatore costituente ha voluto dare il massimo rilievo al lavoro, attribuendogli appunto valore costituzionale, e lo ha sancito innanzitutto nell’articolo 1“l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.

In materia di igiene e sicurezza del lavoro, la Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.) afferma la salvaguardia della persona umana e della sua integrità psico-fisica come principio assoluto e incondizionato, senza ammettere condizionamenti quali quelli derivanti dalla ineluttabilità, dalla fatalità, oppure dalla fattibilità economica e dalla convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali e di lavoro sicure e salubri.

Art. 1.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

PARTE I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I – RAPPORTI CIVILI

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24. c. 2

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 25. c. 2

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Art. 27. c. 1

La responsabilità penale è personale.

TITOLO II – RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38 c. 2 .

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Art. 41.

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Il lavoro, e la sua tutela, sono oggetto dunque di importanti articoli, a partire dal diritto alla salute: l’art. 32 individua infatti la salute come diritto fondamentale dell’individuo, e interesse della collettività tutelato dallo Stato.

L’art. 36 indica, per quanto è di nostro interesse, che “la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge” e che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

L’art. 37 stabilisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti dell’uomo e che le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare.

L’art. 38 afferma il diritto del lavoratore ad avere assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia.

L’art. 41 sancisce chel’iniziativa economica privata “è libera”, ed è dunque diritto costituzionalmente protetto, ma ciò avviene in un quadro di limiti e controlli: infatti questa “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Viene così attribuita preminenza assoluta al diritto alla salute di cui all’art. 32 citato.

Questi articoli trovano una loro specifica applicazione nell’art. 2087 del codice civile che stabilisce l’“obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile” a carico del datore di lavoro (punto 3.5).

Tale obbligo preventivo di carattere generale esige dal datore di lavoro il positivo apprestamento dei mezzi idonei ai fini della sicurezza. In tal senso, “i valori espressi dall’art. 41 della Costituzione” giustificano “una valutazione negativa, da parte del legislatore, dei comportamenti dell’imprenditore che, per imprudenza, negligenza o imperizia, non si adoperi, anche al di là degli obblighi specificamente sanzionati, per ridurre l’esposizione al rischio dei propri dipendenti” [Corte Cost., sent. del 18 luglio 1996 n. 312.].

Dunque la tutela della salute del lavoratore, della sua integrità psico-fisica assurge al rango di diritto fondamentale che non tollera alcun tipo di condizionamento, e si presenta come sovraordinato a tutti gli altri diritti previsti dalla Costituzione.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 399 del 1996 ha sottolineato con forza che “la salute é un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato […]. La tutela della salute riguarda la generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni (di vita, di ambiente e) di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale”. Conseguentemente non sono soltanto le norme costituzionali (artt. 32 e 41) ad imporre ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.

In tal senso la Cassazione ha affermato che “non vi può essere dubbio che il lavoratore, ove effettivamente emergano situazioni pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumità, possa legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo espongono ai relativi pericoli, in quanto è coinvolto un diritto fondamentale, espressamente previsto dall’art. 32 della Costituzione, che può e deve essere tutelato in via preventiva, come peraltro attesta anche la norma specifica di cui all’art. 2087 cod. civ.”.[Cass. Sez. Lavoro, sent. del 9 maggio 2005, n. 9576. Cfr. altresì Cass. Sez. Lavoro 30 agosto 2004, n. 17314, 30 luglio 2003, n. 11704].

Dai principi costituzionali la giurisprudenza ha tratto il principio secondo il quale la tutela del diritto alla salute del lavoratore, oltre che diritto all’incolumità fisica del singolo individuo, si configura come diritto ad un ambiente salubre[Cass. Sez. Un., sent del 6 ottobre 1979 n. 5172; Cass. 26 settembre 1996 n. 8699].

Si veda a tal proposito la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 6 ottobre 1979 n. 5172, che stabilisce che la domanda con la quale il privato chieda la sospensione di un’opera intrapresa dalla Pubblica Amministrazione, assumendo che questa, per effetto di esalazioni e rumori, pregiudica la salubrità dell’ambiente in cui abita o lavora, recando così nocumento al proprio benessere biologico e psichico, si ricollega ad una posizione soggettiva inquadrabile nell’ambito del diritto alla salute, che la Costituzione riconosce e tutela in via primaria, assoluta, non condizionata ad eventuali interessi di ordine collettivo o generale e, quindi, anche nei confronti dell’Amministrazione medesima.

Possiamo inoltre rilevare come l’art. 2 dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [Roma 4 novembre 1950] e Protocollo addizionale, che recita “il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge”, sia espressione internazionale del diritto fondamentale alla salute riconosciuto dall’ordinamento italiano all’art. 32 della Costituzione.

 

Tratto da Salute e Sicurezza sul Lavoro di Rolando Dubini

 

Share

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share